L’avvalimento è un istituto giuridico di origine europea riguardante il settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, introdotto nell’ordinamento dello Stato italiano dal D.Lgs 163/2006 in sede di recepimento delle direttive comunitarie n. 2004/18 e 2004/17.
Tramite tale istituto, un operatore economico che partecipa ad una procedura di gara per l’affidamento di un appalto pubblico per il quale è richiesto il possesso di determinati requisiti (economico-finanziari o tecnico-organizzativi) può dichiarare di avvalersi dei requisiti di un altro operatore economico, in questo caso di quelli in possesso da Co.Ge.A.
Tale tipo di avvalimento vale sole per la gara in oggetto e, in caso di aggiudicazione, ha valore per tutto il corso dell’appalto. L’impresa che ‘presta’ i propri requisiti (ausiliaria) a quella partecipante (ausiliata) resta estranea ma deve formalmente impegnarsi sia nei confronti dell’impresa validata che nei confronti della Stazione appaltante a mettere a disposizione dell’impresa validata, per tutta la durata dell’appalto, tutte le risorse di cui questa risulta carente.
Con l’istituto dell’avvalimento le aziende possono partecipare alle gare utilizzando i requisiti di un’altra azienda, ma il lavoro ed il relativo certificato risultato essere interamente intestati all’azienda partecipante. In tal modo le aziende possono costruire i requisiti per ottenere future attestazioni, essendo l’avvalimento previsto in tutti i bandi di gara.
In breve i consorzi stabili possono assegnare l’esecuzione dei lavori appaltanti alle imprese consorziate senza che ciò costituisca subappalto. In tal modo i requisiti derivanti dall’esecuzione dei lavori sono acquisiti al 100% dalle imprese consorziate esecutrici.